Statuto società

Costituzione - Scopi

Art. 1

E’ costituita con sede in Salò (BS), via Canottieri n. 1, una Associazione Sportiva apolitica con la denominazione di "SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Art. 2

Scopi dell’Associazione sono lo sviluppo e la diffusione a livello dilettantistico degli sports del canottaggio, del nuoto e della vela, nonché di altri sport o discipline sportive tra i quali in particolare il fitness, il triathlon ed il tennis, nell’ambito delle rispettive Federazioni Nazionali o enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e nell’esclusivo limite territoriale della Regione Lombardia;
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà:

  • organizzare gare e altre manifestazioni sportive
  • organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare a ad altre manifestazioni sportive,
  • gestire, impianti natatori e altri impianti e complessi sportive ( tra i quali palestre, impianti di tennis ecc…), nonché porti ed approdi turistici, propri o di terzi, compresa la fornitura di servizi accessori (quali ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, rimessaggio, guardiania, manutenzione ecc),
  • organizzare l’attività didattica e di formazione relativa alle suddette discipline sportive,
  • gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali e strutture ricettive-sportive
  • esercitare attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento,
  • consorziarsi con altre associazioni sportive affiliate alla medesima Federazione sportiva per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive
  • svolgere ogni altra attività lecita utile o connessa al conseguimento degli scopi sociali.

L’associazione si obbliga a conformarsi a, ad osservare e a far osservare ai propri soci le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui è affiliata o intende affiliarsi, alle deliberazioni e alle decisioni dei relativi organi.

Art. 3

L'associazione non persegue scopi di lucro.

Soci

Art. 4

L’Associazione si compone di soci: Onorari, Benemeriti, Ordinari, Ordinari a quota ridotta, Atleti, che vengono iscritti nel libro soci
a) Soci Onorari sono coloro che, per segnalati servizi o elargizioni, abbiano facilitato l’incremento e lo sviluppo dell’Associazione. La proclamazione dei soci Onorari è fatta dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci. Sono esenti da qualsiasi quota.
b) Soci Benemeriti, sono coloro che abbiano dato particolare decoro e lustro alla Associazione specie nel campo delle attività sportive. Tale qualifica é conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci. Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale.
c) Soci Ordinari, sono coloro che, maggiorenni secondo la legge, pagano i contributi e le quote sociali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dal regolamento.
d ) Soci Ordinari a quota ridotta, sono coloro che non hanno compiuto il 18° anno di età all’atto dell’iscrizione. L’ammontare della quota viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
e) Soci Atleti sono coloro che svolgono attività atletica per partecipare a gare in difesa dei colori sociali. Gli appartenenti a questa categoria possono essere, dal Consiglio Direttivo, esonerati dal pagamento della quota sociale o autorizzati a pagare una quota ridotta.
I frequentatori non soci che praticano con continuità le discipline sportive promosse dall’Associazione, sono ammessi negli impianti e strutture previa verifica della loro iscrizione in Organizzazioni Sportive riconosciute dal CONI, anche per il tramite dell’Associazione medesima, con il loro impegno a osservare lo Statuto, i regolamenti interni le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo dell’Associazione e della Organizzazione Sportiva di appartenenza.
In ogni caso, tutti i frequentatori, anche occasionali, degli impianti e delle strutture, sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.

Art. 5

Per ottenere e conservare la qualifica di socio, é necessario essere di buona condotta civile e morale.
Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che pratica attività sportive deve richiedere altresì la iscrizione alla Federazione Sportiva di competenza per il tramite della Associazione.
Il richiedente che non abbia compiuto la maggiore età secondo la legge, deve unire alla domanda il consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci e legalmente lo rappresenta.
La delibera consigliare di accoglimento o reiezione della domanda é insindacabile ed inappellabile.
La qualifica di socio non può essere temporanea.
Il socio deve provvedere al pagamento della quota sociale annuale all’ atto della prima iscrizione e dei successivi rinnovi entro i termini stabiliti dal regolamento sociale.

Art. 6

L’anno sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Per nessun motivo il socio ha diritto al rimborso totale o parziale della quota annuale che non è rateabile ne rivalutabile.

Art. 8

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 9

Il socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, delle norme regolamentari della Federazione Sportiva o Ente di promozione sportive o Disciplina sportive associata di appartenenza, oppure con la sua condotta comprometta il buon andamento e il decoro della Associazione, incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione temporanea dei diritti di socio, in rapporto alla gravità materiale e morale della mancanza commessa.
I provvedimenti disciplinari vengono esposti all’albo sociale.
Il socio sospeso non può partecipare all’Assemblea che fosse indetta nel periodo della sospensione.

Art. 10

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto ed all’ esito del loro accoglimento da parte del Consiglio Direttivo
b) in caso di mancato pagamento della quota annuale entro i termini fissati dal regolamento sociale o per il mancato pagamento delle quote previste per i vari servizi secondo le modalità previste dal regolamento sociale
c) per espulsione a causa di azioni riprovevoli, contrarie e gravemente lesive al buon andamento della Associazione
L’espulsione viene dichiarata dal Comitato
Disciplinare ed ha effetto immediato, essa dovrà essere ratificata dalla Assemblea dei Soci.

Art. 11

I soci di qualsiasi categoria hanno diritto di:
a) frequentare i locali sociali e far uso del materiale nautico e delle attrezzature in conformità alle prescrizioni del Regolamento;
b) partecipare a tutti quegli altri vantaggi che la Associazione può accordare.

Art. 12

I soci Onorari, Benemeriti, Ordinari ed Atleti, oltre a quanto previsto dall’art. 11 del presente Statuto, purché abbiano compiuto i 18 anni di età, hanno diritto di:
a) partecipare alle assemblee prendendo parte alle votazioni (Art. 15);
b) essere eletti in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 13

Tutti i soci hanno il dovere di:
a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché le norme regolamentari della Federazione Sportiva o Ente di promozione sportive o Disciplina sportive associata di appartenenza;
b) versare puntualmente le quote annuali, con le eccezioni di quanto stabilito nell’articolo 4;
c) cooperare nell’incremento morale e materiale della Associazione.


Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato Disciplinare;
  • Il Revisore dei conti.

Assemblea dei soci

Art. 15

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione dei bilanci; è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche sociali alla loro scadenza e per la trattazione degli argomenti di sua competenza o che fossero indicati dal Consiglio stesso.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) dei soci, aventi diritto al voto, indicati gli argomenti da trattare, ne facciano richiesta.
Entrambe le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione dopo almeno due ore dalla prima qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.
L’Assemblea decide a maggioranza semplice.
Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per stabilire lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Associazione e per modificare l’articolo 29 dello statuto, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16

La convocazione dell’Assemblea con l’indicazione dell’ordine del giorno, dovrà essere effettuata con l’avviso da affiggere nella sede sociale e la sua pubblicazione sul sito Internet. e da inviarsi ai soci che hanno diritto a parteciparvi, almeno otto giorni prima della riunione.

Art. 17

Possono prendere parte all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento delle quote, o che ne siano esentati ai sensi dell’articolo 4.
Hanno diritto a voto solo i soci Onorari, Benemeriti, Ordinari ed Atleti che abbiano compiuto la maggiore età.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio non può avere più di una delega.
Possono essere invitati a presenziare all’Assemblea gli esponenti del C.O.N.I. e delle sue Federazioni.

Art. 18

L’Assemblea elegge fra i soci chi deve presiederla, nonché tre scrutatori ed un segretario per la redazione del verbale.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti non possono votare.
Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto.
Quest’ultimo è prescritto per il rinnovo degli incarichi sociali, per l’espulsione dei soci e quando sia richiesto a maggioranza dall’Assemblea.

Art. 19

E’ compito dell’Assemblea deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza o che siano stati posti all’ordine del giorno.
In via Ordinaria:
a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
b) eleggere tra i soci maggiorenni con diritto a voto: il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
c) proclamare dei soci Onorari e Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci;
d) ratificare i deliberati del Comitato Disciplinare sulla espulsione dei soci.
In via Straordinaria:
a) modificare lo Statuto;
b) eleggere il Consiglio Direttivo quando fosse venuta a mancare più della metà dei suoi membri. In tal caso il consiglio eletto resta in carica fino al termine del corrente quadriennio olimpico;
c) sciogliere la Associazione e disporre in ordine alla devoluzione del patrimonio (Art. 29).
Le delibere dell’Assemblea devono essere pubblicate sul sito internet dell’associazione per i 30 giorni successivi alla data dell’Assemblea stessa e mantenute in archivio a disposizione dei soci.


Consiglio direttivo

Art. 20

L’Associazione è retta da un Consiglio composto da undici membri. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, e attribuisce i vari incarichi; nonché, alla prima riunione, determina la composizione del Comitato Disciplinare.
Il consiglio può istituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro a durata temporanea o indeterminata per lo svolgimento di specifici incarichi o lo sviluppo di progetti, anche con la partecipazione di soci non appartenenti al consiglio.
La nomina a Presidente o a Vice Presidente può essere revocata dal Consiglio a fronte della presentazione di mozione di sfiducia da parte dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri.
Non possono far parte del Consiglio i Soci aventi in corso provvedimenti disciplinari ed i Soci comunque sospesi.
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; i consiglieri sono rieleggibili. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
I consiglieri in carica non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva.

Art. 21

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di tre Consiglieri. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Di ogni riunione viene redatto verbale trascritto su apposito registro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità decide il voto del Presidente. Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi, sono fatte a scrutinio segreto.
Il componente del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall’incarico.
Il Consiglio Direttivo resta in carica fino a che non viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti. Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri la presidenza convocherà l’Assemblea per l’elezione del nuovo consiglio.
Anche su proposta del Consiglio il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio i componenti non consiglieri di commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio, i responsabili degli impianti, delle strutture e delle aree tecniche e i componenti del Comitato Disciplinare.

Art. 22

Al Consiglio direttivo è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la Direzione dell’Associazione ed in particolare:
a) decide sulle domande di ammissione e di dimissioni dei soci, provvede alla verifica della permanenza della qualità di socio;
b) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo composti da situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico, da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
c) ordina tutte le spese, sia necessarie al funzionamento dell’associazione sia per investimenti,;
d) assume il personale e i collaboratori necessari al funzionamento dei servizi e delle attività sociali;
e) dispone il programma per l’attività agonistica e nomina gli allenatori e i dirigenti sportivi;
f) nomina il Direttore di sede o di altri impianti e strutture, il direttore o i direttori sportivi e ne definisce i compiti;
g) dispone i regolamenti per l’applicazione dello Statuto, per il funzionamento delle squadre agonistiche, per il miglior uso del materiale sociale e per il miglior funzionamento degli impianti;
h) autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio in caso di necessità e di urgenza da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio medesimo;
i) tiene il libro soci, anche in formato elettronico, nel quale devono essere indicati, distintamente per ogni categoria, il numero dei soci, con il loro nome, cognome e dati anagrafici.
Gli amministratori sono responsabili verso l’Associazione ai sensi dell’Art. 18 del Codice Civile.

Art. 23

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente, anche in giudizio, l’Associazione.
All’andamento amministrativo-contabile della Associazione provvede un Consigliere a ciò delegato.
Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti, sono gratuiti.

Art. 24

Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, il Consiglio Direttivo trasmette al Revisore dei conti il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo per l’anno in corso, per la revisione e per la relazione del Collegio stesso all’Assemblea dei Soci. I bilanci devono restare depositati presso la Sede Sociale per gli 8 giorni precedenti l’Assemblea convocata per la loro approvazione.


Comitato disciplinare

Art. 25

Il Comitato disciplinare è composto in numero variabile da tre a sette membri scelti tra ex presidenti o altre persone individuate dal Consiglio direttivo in base a particolari competenze o meriti o benemerenze acquisite nei confronti dell’associazione.
Ha competenza sulle questioni disciplinari di cui all’art. 10 lettera “C” dello Statuto, nonché sulle questioni sottoposte alla sua valutazione dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Disciplinare dura in carica per la durata del Consiglio; i suoi Componenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.


Revisore dei conti e dirigenti sportivi

Art. 26

Il revisore dei conti è eletto dall’assemblea tra i soci che hanno diritto di voto e dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico.
Il Revisore dei conti deve essere iscritto al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della giustizia e tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il Revisore dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e vigila sull’osservanza del presente Statuto.
Il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 27

I Dirigenti Sportivi hanno il compito di predisporre la politica sportiva delle sezioni, definendo gli obiettivi di rendimento globale, di reclutamento, di eventi a cui partecipare e di investimenti necessari e svolgono la funzione di verifica e di guida della realizzazione della politica sportiva della sezione.

Entrate della società e patrimonio sociale

Art. 28

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) quote per servizi vari e canoni annuali;
c) attività derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
d) elargizioni fatte da soci e da terzi;
e) tutte le altre entrate istituzionali o commerciali statutariamente previste che possono concorrere a vantaggio della Associazione.

Art. 29

Il Patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione comprensivo di un fondo di dotazione pari a euro 55.000 costituito dal trofeo denominato “Coppa del Liutaio”.
Esso potrà essere incrementato:
a) dagli impianti sportivi e da tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti alla Associazione;
b) da donazioni, lasciti, o successioni;
c) da trofei e premi;
d) dall’accantonamento di utili e avanzi di gestione.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.


Durata e scoglimento della società

Art. 30

La durata dell’Associazione è illimitata.
Qualora per speciali circostanze si credesse di addivenire allo scioglimento dell’Associazione sarà convocata un’Assemblea Straordinaria.
Deliberato lo scioglimento, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, verrà devoluto all’Amministrazione Comunale di Salò a fini esclusivamente sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’associazione si impegna all’adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive e al pagamento di quanto dovuto alle medesime in caso di cessazione di appartenenza alle stesse.
I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla Federazioni Sportive saranno tenuti ad assolvere personalmente e solidalmente tra di loro al pagamento di quanto dovuto all’ atto della cessazione, nel caso in cui non vi provveda la Associazione ovvero non vi sia capienza nell’ ipotesi di scioglimento della Associazione.

Responsabilità

Art. 31

L’Associazione non risponde, dei danni che potessero pervenire alle persone o alle cose per fatti attinenti all’attività sociale. Gli atleti, i soci, i dirigenti, i direttori sportivi, gli allenatori, gli accompagnatori e chiunque altro partecipi direttamente o indirettamente all’attività sociale, pongono a loro esclusivo rischio e carico, qualsiasi sinistro che dovessero subire e non potranno mai chiamare in causa la Associazione, i dirigenti, gli organizzatori o comunque gli incaricati di svolgere una qualsiasi attività.
L’associazione è tenuta a stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i fatti commessi dai membri del Consiglio direttivo e dai soggetti di cui agli artt. 20 e 22 comma 1 lettere d e f per gli eventi conseguenti alle attività di cui al presente statuto.

Art. 32

I soci si impegnano a non adire a vie legali per tutto quanto trova fondamento nei rapporti associativi e sportivi.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione saranno oggetto di devoluzione in arbitrato, da un arbitro unico, secondo le regole dell’ arbitrato amministrato di cui al regolamento della Camera di commercio di Brescia
Le controversie di competenza prettamente sportiva saranno sottoposti al giudizio inappellabile del Presidente della Federazione competente, o di persona da quest’ultimo delegata quale arbitro amichevole compositore.
L’Associazione, in quanto affiliata a Federazioni sportive nazionali del CONI, osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui agli statuti federali.


Colori sociali - Distintivo - Bandiera

Art. 33

I colori sociali sono campo blu con stella bianca a cinque punte e devono essere riprodotti nelle divise di gara.

Art. 34

La bandiera Sociale è quadrata, di mt. 1,50 di lato, di colore azzurro, con frangia d’argento con l’iscrizione «Società Canottieri Garda Salò», fregiata dello stemma della Città di Salò.
Il guidone sociale è a forma di triangolo isoscele, di colore blu con stella bianca a cinque punte nel centro.
Il distintivo sociale è a forma di triangolo isoscele, di colore blu con stella bianca a cinque punte nel centro e sigla S.C.G.S. a fianco.
Tutti i soci potranno fregiarsi del distintivo sociale che sarà rilasciato dalla Associazione dietro pagamento del relativo importo.


Norma generale

Art. 35

Per quanto non è stabilito nei precedenti articoli valgono le norme del Titolo II, Capo II, Libro I del Codice Civile.


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